La Legge 27/2020 ha equiparato la mediazione svolta in videoconferenza con il preventivo consenso delle parti alla mediazione in presenza.
Regolamento della procedura di mediazione
Articolo 1
Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica a tutte le mediazioni amministrate da ISV Group s.r.l.s. (“Organismo” ovvero “ISV”).
Articolo 2
2.1 La domanda di mediazione è inoltrata in forma scritta all’Organismo, da una delle parti o congiuntamente dalle parti. Essa deve: essere compilata utilizzando la modulistica predisposta da ISV, reperibile sul sito internet o nelle sedi ISV; la domanda potrà essere presentata anche in forma libera purché contenente tutti i dati richiesti; indicare l’Organismo, le parti, la loro sede e/o residenza nonché ogni elemento utile per la loro reperibilità, l’oggetto e le ragioni della pretesa; Nome, dati identificativi e recapiti dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni; Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile; essere sottoscritta dalla parte richiedente; essere accompagnata dalla copia di un valido documento d'identità della parte richiedente e dalla ricevuta del pagamento delle spese di avvio. In caso di domanda di mediazione compilata in modo errato o incompleto o mancante dei documenti necessari, l’Organismo può invitare la parte richiedente a fornire le necessarie integrazioni. In tal caso il termine di cui all'art. 2.3 decorre nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, valutate le circostanze generali inerenti alla fattispecie proposta, l’Organismo ha facoltà di rifiutare l’incarico, dando immediata comunicazione.
2.2 La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dalla data di deposito della domanda di mediazione, salva diversa volontà delle parti presenti al procedimento, e si svolge secondo le modalità telematiche previste dall'art. 8-bis, D.Lgs. n. 28/2010.
2.3 L’Organismo convoca le parti per il primo incontro di mediazione, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione. Prima del suddetto incontro, la parte convenuta in mediazione è invitata a comunicare la propria adesione al procedimento utilizzando la modulistica recapitata da l’Organismo all’atto della convocazione. Con l’adesione al procedimento le parti derogano alla competenza territoriale di cui all’art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010.
2.4 Le comunicazioni tra l’Organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Alle parti che hanno aderito al procedimento, l'Organismo ha facoltà di inviare le comunicazioni tramite e.mail/pec. Le indennità di mediazione, di cui all'art. 7, non comprendono le spese per le notificazioni delle comunicazioni alle parti, che saranno rimborsate dalle parti che hanno aderito al procedimento, all’esito dello stesso.
2.5 Alle persone fisiche è
richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle
persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione
tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La
partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed
eccezionali motivi (muniti di idonea procura).
Al primo incontro e agli incontri
successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con
l’assistenza dell’avvocato nella mediazione obbligatoria e disposta dal
giudice, art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010. Nella mediazione c.d.
facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.
2.6 La mediazione si svolge nella sede dell’Organismo o di altro organismo nei casi di cui all’art. 2.7, indicata dalla parte che ha inoltrato la mediazione. Lo svolgimento della mediazione può essere fissato in altro luogo ritenuto idoneo, con il consenso del mediatore e del responsabile dell’Organismo e di tutte le parti aderenti al procedimento. Saranno interamente a carico di queste ultime le spese di trasferta del mediatore e i costi comunque connessi all’uso dei locali. Tutte le spese vive dovranno essere documentate.
2.7 L’Organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione, anche per singoli affari di mediazione.
Articolo 3
3.1 L’Organismo designa il
mediatore o un collegio di mediatori, rimanendo fisse le indennità di
mediazione, tra quelli inseriti nel proprio elenco, secondo la materia oggetto
della mediazione, nel rispetto dei seguenti criteri inderogabili: specifica
competenza professionale desunta dalla tipologia di laurea posseduta; principale
attività lavorativa svolta dal mediatore; iscrizione a un ordine o collegio
professionale afferente alla materia propria del procedimento di mediazione.
Saranno titoli preferenziali, in funzione del valore della mediazione da
assegnare: anzianità di iscrizione all’ordine o collegio professionale;
anzianità di laurea; anzianità di iscrizione all’albo dei mediatori ISV; particolari
qualificazioni tecniche, professionali e scientifiche possedute dal mediatore e
desumibili dal proprio curriculum vitae; il possesso di master, la frequenza di
corsi specialistici, il possesso di titoli accademici o equipollenti, in ordine
alla materia oggetto di mediazione; lo svolgimento di precedenti esperienze
professionali nel campo della conciliazione, mediazione o A.D.R.; la
disponibilità del mediatore.
Nell'assegnazione dell'incarico
fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la
natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la
specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente
idonea.
In questo contesto, poi, ove
trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del
responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà
essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle
singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile
dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia
sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di
mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di
pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute
secondo il criterio della turnazione.
Le parti possono scegliere di
comune accordo il mediatore, che sarà nominato dall’Organismo. Nel caso di
controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze
tecniche, il Responsabile dell'Organismo, in casi eccezionali, può sostituire
il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della
propria lista di pari esperienza. A procedimento iniziato, qualora il mediatore
comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare I' imparzialità o
l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento,
l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione. Su istanza
di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione
del mediatore. Nei casi di cui all’art. 2.7 ISV può nominare un mediatore
iscritto nell’elenco di altro organismo.
3.2 Il mediatore accetta
l’incarico per iscritto, sottoscrivendo una dichiarazione di imparzialità ed
indipendenza, assumendosi l’obbligo di informare immediatamente l'Organismo e
le parti delle ragioni di un possibile pregiudizio all’imparzialità nello
svolgimento della mediazione. Per dichiarazione di imparzialità si intende la
dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale
nei confronti delle parti. Per dichiarazione di indipendenza si intende la
dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze
che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di
interessi. All’accettazione dell’incarico il mediatore dichiara inoltre di
attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice
di etico adottato da ISV. Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro
in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l’oggetto
della mediazione.
E’ fatto divieto al mediatore di
percepire compensi direttamente dalle parti.
3.3 Costituiscono sempre causa di
incompatibilità per il mediatore: - qualsiasi relazione di tipo personale e/o
professionale in corso con una o più parti; - qualsiasi interesse di tipo
economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della
mediazione.
Il mediatore è escluso da compiti
di amministrazione o gestione dell’Organismo.
3.4 Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore inoltre invita le parti personalmente e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento. Le parti hanno facoltà di manifestare, fin dall’atto dell’adesione al procedimento, la volontà di procedere allo svolgimento della procedura di mediazione. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria.
3.5 La mediazione è condotta dal mediatore senza formalità e nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una soluzione alla controversia. Il mediatore favorisce la partecipazione delle parti e si adopera affinché raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Egli può, stabilire rinvii, richiedere alle parti il deposito di documentazione ad integrazione di quanto già presente nel fascicolo di mediazione e tenere incontri congiunti e separati, dei quali non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni separate. ISV ha facoltà di tenere alcune fasi del procedimento di mediazione, compresi gli incontri, anche separati, e la sottoscrizione del processo verbale di conclusione, con le modalità previste nell’art. 6.
3.6 Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Quando l'accordo non è raggiunto o in caso di mancata partecipazione di una o più parti, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Nel formulare la proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 28/2010. L’Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione, al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto alle parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione. In ogni caso le parti devono far pervenire all’Organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3.7 Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.M. n. 180/2011 agli incontri di mediazione possono assistere i mediatori a titolo di tirocinio assistito gratuito. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all’intero procedimento. Nell’accesso al tirocinio assistito gratuito, ISV dà precedenza ai mediatori iscritti nel proprio elenco, che siano in regola con la specifica formazione e lo specifico aggiornamento almeno biennale previsto dall’art. 4, comma 3, lett. b) del D.M. n. 180/2010.
Articolo 4
La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l’Organismo. In caso di assenza di tutte le parti il mediatore non forma alcun processo verbale. Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all’art. 3.6, nel verbale è contenuto o allo stesso è allegato il testo dell’accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali dichiarazioni, atti o proposte rese per iscritto o in forma orale dalle parti. In caso di mancata partecipazione alla mediazione o di mancata volontà di procedere allo svolgimento della stessa di una o più parti il mediatore ne dà atto nel processo verbale. Il processo verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione di una delle parti può essere sottoscritto da un mediatore diverso da quello nominato. Da ciascuna parte che ha aderito al procedimento di mediazione, anche se successivamente non vi ha partecipato o vi ha rinunciato, sono dovute in solido le spese di avvio e le spese di mediazione di cui all’art. 7, le spese delle notificazioni delle comunicazioni di cui all’art. 2.4, nonché ogni eventuale ulteriore spesa per attività richieste dalle parti, che devono essere corrisposte per intero prima del rilascio di copia del processo verbale alle parti che lo richiedano.
Articolo 5
Si allega al presente Regolamento la Scheda per la valutazione del servizio (allegato B), che al termine della mediazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte e consegnata all'Organismo che provvede a trasmetterla al Responsabile della tenuta del Registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia.
Articolo 6
6.1 Tutte le dichiarazioni rese e
le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della mediazione sono
riservate.
Il mediatore, il mediatore
ausiliario, il mediatore tirocinante, il consulente tecnico e chiunque presta
la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito
del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto
alle dichiarazioni rese e alle informazioni in qualunque modo acquisite durante
il procedimento medesimo e non può essere obbligato a riferire notizie e fatti
appresi nel corso della mediazione, a testimoniare o comunque a produrre
elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento
giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
L’obbligo di riservatezza non
opera se, e nella misura in cui: - tutte le parti consentono di derogarvi; - in
presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso; - esiste il
pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona; -
esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza
dell’obbligo.
Anche le parti sono tenute
all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
in qualunque modo acquisite durante il procedimento. Ogni altra persona
presente agli incontri di mediazione, inclusi gli avvocati, i consulenti, i
delegati e i procuratori delle parti, è tenuta a sottoscrivere prima
dell'incontro di mediazione apposita dichiarazione che la vincola all’obbligo
di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni in
qualunque modo acquisite durante il procedimento.
6.2 Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.
6.3 Fermo restando quanto indicato all’art. 6.1, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell’Organismo. L’accesso agli atti è esercitabile dalla parte per mezzo di raccomandata a.r. da inviarsi alla sede legale dell’Organismo, che provvede al riscontro entro 30 giorni.
6.4 Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Articolo 7 - Indennità per il servizio di mediazione e criteri di determinazione
7.1 L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
7.2 Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40 per le liti di valore fino a euro 250.000 e di euro 80 per quelle di valore superiore, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata in mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
7.3 Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento (allegato A).
7.4 L’importo massimo delle spese
di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma
delle allegate tabelle:
a) può essere aumentato in misura
non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza,
complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in
misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un
quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del
D.Lgs. n. 28/2010;
d) nelle materie di cui
all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, deve essere
ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti,
salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si
applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a
eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro
quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri
scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma
quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione,
partecipa al procedimento.
7.5 Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
7.6 Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7.7 Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
7.8 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
7.9 Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
7.10 Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 28/2010.
7.11 Le indennità di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
7.12 Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
7.13 Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabelle allegate al presente regolamento, sono derogabili.
7.14 Nel caso il procedimento si concluda all’esito del primo incontro e senza avere proceduto con lo svolgimento, nessun compenso è dovuto a titolo di spese di mediazione. Sono in ogni caso dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento le spese di avvio, le spese vive documentate.
7.15 A pena di inammissibilità, la richiesta di cui all’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010 e la richiesta di corresponsione delle indennità di mediazione con le modalità descritte nell’art.7.12 del presente Regolamento devono essere sottoposte per iscritto dalla parte all’Organismo prima dell’avvio della mediazione.
Articolo 8
Le parti si assumono in via
esclusiva ogni onere, obbligo, responsabilità e conseguenza riguardo: all’assoggettabilità della controversia alla
procedura di mediazione; all’individuazione della competenza territoriale ai
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010 come modificato ai sensi della L. n.
98/2013; alla non esistenza della medesima procedura presso altri organismi di
mediazione; alle indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la
natura della controversia contenute nella domanda di mediazione; all’individuazione
dei soggetti che devono partecipare al procedimento di mediazione, con
particolare riferimento al litisconsorzio necessario; all’indicazione dei
recapiti delle parti a cui inviare le comunicazioni; alla determinazione del
valore della controversia; alla forma, alla validità, al contenuto e
all’efficacia dell’atto di delega (procura) al proprio rappresentante; alle
dichiarazioni in merito a alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al
gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002; a ogni altra
dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito della
domanda di mediazione alla conclusione della procedura.
In caso di sospensione o
cancellazione di ISV dal Registro degli organismi di mediazione, i procedimenti
di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto di comune accordo
dalle parti entro 15 giorni, ovvero dal Presidente del Tribunale del luogo in
cui la procedura è in corso.
La mediazione è regolata e
produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana. Per tutto quanto non
previsto dal presente Regolamento, si applicano le regole contenute nel D. Lgs.
n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010.
Tutti gli importi contenuti nel
presente regolamento sono da intendersi I.V.A. esclusa, da applicarsi nella
misura in vigore al momento del pagamento.
Per ogni controversia che dovesse
insorgere tra le parti e l’Organismo sarà competente il Giudice del luogo in
cui ha sede legale l’Organismo.
Tabella 1
Spese di mediazione per i tentativi volontari di mediazione
Valore della lite - Spesa (I.V.A. esclusa e per ciascuna
parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 78;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 156;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 288;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 432;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 720;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.200;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.400;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 4.560;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 6.240;
oltre Euro 5.000.000: Euro 11.040.
Gli importi minimi delle indennita’ per ciascun scaglione di
riferimento sono derogabili.
Tabella 2
Per le mediazioni obbligatorie (ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010) si fa riferimento alla Tabella A allegata al
D.M. n. 180/2010, che di seguito si trascrive
Valore della lite - Spesa (I.V.A. esclusa e per ciascuna
parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.
Gli importi minimi delle indennita’ per ciascun scaglione di
riferimento sono derogabili.
Criteri di determinazione dell'indennità
di cui all'art. 16 del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 4/8/2014 n. 139
1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese dì mediazione.
2) Per le spese dì avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l'importo è' dovuto anche in caso dì mancato accordo.
3) Per le spese dì mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella.
4) L'importo massimo delle spese
di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma
della tabella A allegata al D.M. 180/2010:
a) può essere aumentato in misura
non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza,
complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in
misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un
quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del
decreto legislativo;
d) nelle materie di cui
all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere
ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti,
salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si
applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a
eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro
quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri
scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma
quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione,
partecipa al procedimento.
5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non sì sommano in nessun caso tra loro.
7) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13) Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.